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Sez. 1, Sentenza n. 11495 del 19/11/1997 (Rv. 510134 - 01)

CREDITO - CREDITO FONDIARIO | Fallimento del mutuatario - Revocatoria fallimentare - Regime di esenzione ex ultimo comma dell'art. 67 della legge fallimentare, per le operazioni di mutuo fondiario - Avvenuta ammissione al passivo, del credito del mutuante - Autonoma revocazione dell'ipoteca - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510134-01

CREDITO - CREDITO FONDIARIO

Con riferimento ad un ipoteca concessa in relazione ad un contratto di mutuo fondiario, la esclusione del beneficio di cui all'art. 67, ultimo comma, legge fallimentare, presuppone la inopponibilità, al fallimento, dello stesso contratto di mutuo, o perché costituente, nella fattispecie, un negozio - procedimento indirettamente solutorio, sanzionato - in quanto tale - da inefficacia ex art. 67, primo comma, n. 2, legge cit., o perché, nella fattispecie, per artificio simulatorio, la ipoteca risulti diretta a garantire, in realtà, un debito preesistente mancando ogni operazione di mutuo attuale e, quindi, il credito garantito non risulti, esso stesso, suscettibile di ammissione al passivo. Da ciò consegue che, una volta ammesso al passivo il credito da mutuo fondiario e ritenuto perciò effettivo e reale il mutuo, non si rende concepibile la revocatoria della sola ipoteca costituita contestualmente alla erogazione del mutuo.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)