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Sez. 1, Sentenza n. 7960 del 20/04/2016 (Rv. 639315 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Cessione di crediti fondiari da parte del Banco di Napoli - Art. 3, comma 6, del d.l. n. 497 del 1996 - Credito ceduto - Esenzione da revocatoria fallimentare - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639315-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

La cessione di un credito fondiario vantato nei confronti di un imprenditore poi fallito, operata dal Banco di Napoli in favore di una società finanziaria appartenente al proprio gruppo, comporta l'automatico trasferimento alla cessionaria dei privilegi e delle garanzie esistenti in capo al cedente, ivi compresa l'esenzione dalla revocatoria fallimentare di cui all'art. 67, comma 3, l.fall. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche di cui al d.l. n. 35 del 2005, conv., con modif., nella l. n. 80 del 2005). A tale conclusione si perviene in ragione del richiamo, da parte dell'art. 3, comma 6, del d.l. n. 497 del 1996 (conv., con modif., nella l. n. 558 del 1996), all'art. 58, comma 3, del d.lgs. n. 385 del 1993, il quale, al fine di rendere possibile il perseguimento dell'eccezionale scopo di risanamento e privatizzazione del Banco di Napoli, consente di assicurare il trasferimento dei crediti fondiari - ormai svincolati ex art. 39 del d.lgs. n. 385 del 1993 dal pregresso connotato soggettivo che li legava necessariamente agli operatori bancari - alla cessionaria con l'intero regime di favore di cui godeva il titolare.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/09/1996 num. 497 art. 3 com. 6, Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 39, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 58 com. 3 CORTE COST., Legge 19/11/1996 num. 588 CORTE COST., Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1263

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)