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Sez. 3, Sentenza n. 1768 del 14/07/1967 (Rv. 328631 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - DI CREDITI - EFFETTI - OPPOSIZIONE ALL' ESECUZIONE - IMPROPONIBILITA.*
Stato
decisa il 1967-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328631-01

ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - DI CREDITI - EFFETTI - OPPOSIZIONE ALL' ESECUZIONE - IMPROPONIBILITA.*

L'assegnazione al creditore del credito verso terzi del debitore esecutato, disposta ai sensi dell'art.553 cod.proc.civ., pur non importando, per il suo carattere pro solvendo, la liberazione del debitore, che si verifica soltanto con il pagamento da parte dell'assegnato, importa tuttavia, il trasferimento al creditore del credito pignorato e, quindi, la conclusione dell'espropriazione presso terzi. Pertanto, dopo l'ordinanza di assegnazione, il debitore esecutato non puo piu esperire l'opposizione all'esecuzione, essendo questa proponibile soltanto sino a che l'Azione esecutiva non si sia consumata attraverso l'avvenuta espropriazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)