Sez. 3, Sentenza n. 974 del 27/03/1972 (Rv. 357267 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - EFFETTI - ASSEGNAZIONE DI CREDITI - ORDINANZA NON IMPUGNATA DI ASSEGNAZIONE - TRASFERIMENTO DEL CREDITO AL PIGNORANTE - SUSSISTENZA - LIBERAZIONE DEL DEBITORE ESECUTATO - CONDIZIONI - PAGAMENTO DEL CREDITO - NECESSITA.*
ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - EFFETTI - ASSEGNAZIONE DI CREDITI - ORDINANZA NON IMPUGNATA DI ASSEGNAZIONE - TRASFERIMENTO DEL CREDITO AL PIGNORANTE - SUSSISTENZA - LIBERAZIONE DEL DEBITORE ESECUTATO - CONDIZIONI - PAGAMENTO DEL CREDITO - NECESSITA.*
L'ordinanza di assegnazione al creditore del credito spettante verso il terzo al debitore esecutato, non impugnata con l'opposizione agli Atti esecutivi nei termini di cui all'art 617 cod proc civ, opera il trasferimento coattivo ed attuale del credito al creditore pignorante, producendo una modificazione soggettiva del rapporto creditorio e la conclusione dell'espropriazione. Tale assegnazione, peraltro, in quanto disposta salvo esazione, non opera anche l'immediata liberazione del debitore esecutato, la quale si verifica soltanto con il pagamento del credito assegnato. (V 394'68, mass n 331380; 1768'67, mass n 328631).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2928
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)