Sez. L, Ordinanza n. 227 del 18/03/1997 (Rv. 503067 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Importi dei trattamenti pensionistici maturati in conseguenza della applicazione della sentenza costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 - Controversie - Estinzione "ex legge" n. 662 del 1996, art. 1, commi 181, 182 e 183 - Questione di legittimità costituzionale in relazione agli art. 3, 24, 38, 42 e 136 Cost. - Non manifesta infondatezza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE
Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, in riferimento agli artt. 3, 136, 24, 38 e 42 Cost., poiché: a) disponendo l'estinzione "ope legis" dei giudizi in corso, in correlazione, da un lato, alla non spettanza, sugli importi dei trattamenti pensionistici maturati in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della corte costituzionale n. 495 del 1993 (riferibile anche al caso di pensione di reversibilità fruita in cumulo con pensione diretta) e n. 240 del 1994, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria; e, dall'altro lato, alla compensazione delle spese; b) ponendo una rilevante deroga al diritto comune delle obbligazioni, costituita dalla previsione del rimborso delle suddette somme rateizzato in sei annualità - il che preclude al creditore la possibilità di esigere tempestivamente l'adempimento dell'obbligazione nella sua interezza - e mediante assegnazione di titoli di Stato di non libera circolazione - che costituisce una forma di "datio in solutum" priva del consenso del creditore e caratterizzata da profili di aleatorietà, in relazione alle oscillazioni che possono verificarsi sul mercato dei titoli di Stato - deroga che riguarda creditori appartenenti a fasce sociali tra le più svantaggiate, avendo l'integrazione al minimo la funzione di integrare la pensione quando dal calcolo di essa in base ai contributi accreditati al lavoratore, ovvero al "de cuius", risulti un importo inferiore al minimo ritenuto necessario, in mancanza di altri redditi di una certa consistenza, ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita; crea irragionevole sperequazione fra categorie di soggetti in posizione non dissimili, paralizza la possibilità di profittare degli effetti di pronunzie di incostituzionalità di leggi, preclude il valido esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale, impedisce il conseguimento di un livello sufficiente della prestazione previdenziale considerata e comporta una ingiustificata deroga al regime delle successioni "mortis causa".
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 136, Costituzione art. 24, Costituzione art. 38, Costituzione art. 42, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)