Sez. L, Sentenza n. 2460 del 05/03/1998 (Rv. 513390 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Integrazione al minimo - "Cristallizzazione" - Diritto - Esercizio dopo la morte dell'interessato - Limiti ex art. 1, comma centottantaduesimo, legge n. 662 del 1996 - Superstiti - Titolo alla pensione di reversibilità - Necessità - Fattispecie relativa alla posizione degli eredi come tali.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE
Per effetto dell'art. 1, comma centottantaduesimo, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, il diritto alla cosiddetta cristallizzazione di un'integrazione al minimo (mantenimento della pensione nella misura spettante al 30 settembre 1983, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione base) è esercitabile solo dai soggetti interessati e dai loro superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità alla data del 30 marzo 1996. (Nella specie la S.C. ha escluso il diritto degli eredi come tali).
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 11 com. 22 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 com. 3 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)