Sez. 3, Sentenza n. 50435 del 12/05/2015 Ud. (dep. 23/12/2015) Rv. 265896 - 01
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAMI DELLE PARTI PRIVATE - CONTESTAZIONI - ACQUISIZIONE NEL FASCICOLO DEL DIBATTIMENTO | Dichiarazioni difformi rese dall'imputato prima del giudizio - Acquisizione al fascicolo per il dibattimento a seguito delle contestazioni - Efficacia probatoria - Limiti.
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAMI DELLE PARTI PRIVATE - CONTESTAZIONI - ACQUISIZIONE NEL FASCICOLO DEL DIBATTIMENTO
Le precedenti dichiarazioni difformi rese dall'imputato nella fase predibattimentale, lette per le contestazioni nel corso del suo esame e conseguentemente acquisite al fascicolo per il dibattimento, possono essere utilizzate come prova contro lo stesso se sono state assunte con le modalità indicate all'art. 503, commi quinto e sesto, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 503 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)