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Sez. 2, Sentenza n. 19618 del 12/02/2014 Ud. (dep. 13/05/2014) Rv. 259706 - 01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAMI DELLE PARTI PRIVATE - CONTESTAZIONI - ACQUISIZIONE NEL FASCICOLO DEL DIBATTIMENTO | Dichiarazioni difformi rese dall'imputato prima del giudizio - Acquisizione al fascicolo per il dibattimento a seguito delle contestazioni - Efficacia probatoria - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-02-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259706-01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAMI DELLE PARTI PRIVATE - CONTESTAZIONI - ACQUISIZIONE NEL FASCICOLO DEL DIBATTIMENTO

Le precedenti dichiarazioni difformi rese dall'imputato nella fase predibattimentale, lette per le contestazioni nel corso del suo esame e conseguentemente acquisite al fascicolo per il dibattimento, possono essere utilizzate come prova contro il dichiarante se sono state assunte con le modalità indicate all'art. 503, commi quinto e sesto, cod. proc. pen.; se rivolte invece contro i coimputati possono essere utilizzate solo per stabilire la credibilità del dichiarante medesimo, salvo che ricorrano i presupposti dell'art. 500, comma quarto, cod. proc. pen. (V. Corte Cost., 1 luglio 2009, n. 197). (Fattispecie, nella quale la Corte ha ritenuto utilizzabili come prova le dichiarazioni confessorie rese dall'imputato in sede di interrogatorio innanzi al Gip, e impiegate per contestare la ritrattazione dello stesso compiuta nel corso dell'esame dibattimentale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 503 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)