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Sez. 2, Sentenza n. 1445 del 09/06/1962 (Rv. 252309 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - DESTINAZIONE OBBIETTIVA ALL'USO COLLETTIVO - BENI MENZIONATI NELLO ART 1117 COD CIV - NECESSITA - BENE DESTINATO ALL'USO ESCLUSIVO DI UN SINGOLO CONDOMINIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1962-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/252309-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - DESTINAZIONE OBBIETTIVA ALL'USO COLLETTIVO - BENI MENZIONATI NELLO ART 1117 COD CIV - NECESSITA - BENE DESTINATO ALL'USO ESCLUSIVO DI UN SINGOLO CONDOMINIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - ESCLUSIONE.*

La destinazione all'uso ed al godimento comune, nella quale si sostanzia la presunzione legale di comunione di talune parti dell'edificio in condominio, deve sussistere anche per quelle parti indicate nominativamente nell'art 1117 cod civ, e risultare da elementi obiettivi, e cioe dall'attitudine funzionale del bene ai servizi od al godimento collettivo, prescindendosi dall'utilizzazione di fatto o comunque dalla soggettivita del servizio. Ne consegue che, quando il bene, per obiettive caratteristiche strutturali, serve in modo esclusivo all'uso od al godimento di una parte dell'immobile oggetto di un autonomo diritto di proprieta viene meno il presupposto per il riconoscimento di una contitolarita necessaria, giacche la destinazione particolare vince la presunzione legale di condominio alla stessa stregua dell'esistenza di un titolo contrario, e non e, quindi, invocabile, il principio secondo il quale, in difetto del titolo, la presunzione legale di condominio non e esclusa o sminuita dal maggior vantaggio che, in vista di una particolare situazione dei luoghi, possa competere ad uno dei condomini nel godimento di una parte dell'edificio. (V 675/57, 3796/56, 3644/56).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)