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Sez. 2, Sentenza n. 3409 del 22/03/2000 (Rv. 534988 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - TITOLO CONTRARIO | Necessità - Situazione di fatto non risultante dal titolo - Ininfluenza - Superamento della presunzione - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534988-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - TITOLO CONTRARIO

La presunzione di comunione, tra i condomini di un edificio condominiale, delle parti comuni indicate dall'art. 1117 cod. civ., può esser superata soltanto se il contrario risulta dal titolo, non dalla singola situazione di fatto (principio affermato dalla Cassazione in una specie in cui unitamente all'acquisto del primo piano era stato acquistato, in proprietà esclusiva, l'accesso ad esso da una scala esterna, mentre era stato murato l'altro accesso attraverso una scala interna comune, che però costituiva l'unico transito per accedere ai lastrici solari, comuni anche al proprietario del primo piano).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)