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Sez. L, Sentenza n. 11528 del 01/12/1990 (Rv. 469985 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE - TUTELA E SICUREZZA SOCIALE - INADEL - INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO - PAGAMENTO TARDIVO - INTERESSI MORATORI - DECORRENZA - RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - CUMULABILITÀ - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. IN RELAZIONE ALL'ART. 429 COD. PROC. CIV. - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1990-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469985-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE - TUTELA E SICUREZZA SOCIALE - INADEL - INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO - PAGAMENTO TARDIVO - INTERESSI MORATORI - DECORRENZA - RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - CUMULABILITÀ - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. IN RELAZIONE ALL'ART. 429 COD. PROC. CIV. - INSUSSISTENZA.*

Al creditore dell'indennità premio di servizio (o di parte di essa) corrisposta in ritardo dall'INADEL spettano, per presunzione assoluta ed indipendentemente da qualsiasi prova del danno, gli interessi moratori al tasso legale del cinque per cento come Forma di risarcimento minimo e forfettizzato, a norma dell'art. 1224, primo comma, cod. civ., e tali interessi - salvo il caso in cui una diversa data di decorrenza della mora risulti stabilita da una precedente sentenza passata in giudicato - decorrono dalla scadenza del centoventesimo giorno dalla data di maturazione del diritto all'indennità, applicandosi, in difetto di una specifica previsione del termine di adempimento nella legge n. 152 del 1968, la disposizione dell'art. 7 della legge n. 533 del 1973. Ove il creditore, appartenente, per la sua qualità di pensionato e per la non rilevante entità del suo credito, alla categoria dei modesti consumatori, pretenda, a norma del secondo comma del citato art. 1224, il risarcimento del danno maggiore derivante dal deprezzamento della moneta nel periodo della mora e tale danno gli venga liquidato dal giudice con il sistema della rivalutazione del credito in base agli indici ISTAT di variazione dei prezzi al consumo, il relativo importo copre l'intera area del danno fino al momento della sua liquidazione e non può essere cumulato con i menzionati interessi, i quali, pertanto, se già attribuiti o corrisposti, devono essere detratti dal risarcimento quantificato con l'anzidetto sistema (ferma poi restando la spettanza degli interessi legali a partire dal giorno della pronuncia giudiziale di liquidazione del danno fino al giorno dell'effettivo soddisfacimento del creditore), senza che la diversità rispetto alla disciplina dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. possa far ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1224 cod. civ., tenuto anche conto della sentenza della Corte costituzionale n. 408 del 1988. (Conf 5294/89, mass n 464447).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)