diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2516 del 21/03/1997 (Rv. 503168 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI | Riconoscimento del "maggior danno" mediante rivalutazione monetaria - Cumulabilità - Esclusione - Liquidazione del "maggior danno" limitatamente all'eccedenza rispetto agli interessi - Obbligatorietà - Liquidazione di interessi e rivalutazione sulle somme già riconosciute a titolo di rivalutazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503168-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI

In tema di pagamento di obbligazioni pecuniarie, il cosiddetto "maggior danno" non differisce, per natura e presupposti, dal danno liquidato nella misura degli interessi, e, pertanto, può avere ad oggetto solo l'eccedenza rispetto all'indennizzo già coperto dagli interessi moratori. Ne consegue che, una volta riconosciuto l'ulteriore risarcimento del danno sotto forma di rivalutazione monetaria, non può procedersi ancora alla liquidazione di interessi e rivalutazione anche con riferimento all'importo già calcolato quale rivalutazione della sorte capitale, atteso che questa - espressione del complessivo danno subito dal creditore fino al momento della liquidazione - copre l'intera area del danno risarcibile e non consente spazi, se non sotto il profilo rigorosamente convenzionale, ad ulteriori pretese risarcitorie, cui deve ritenersi del tutto sostituita, configurandosi, in caso contrario, una duplicazione risarcitoria per il medesimo fatto - inadempimento in favore del creditore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)