Sez. 2, Sentenza n. 672 del 22/02/1983 Cc. (dep. 11/04/1983) Rv. 158315 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - DECRETO PRETORILE DI DIVIETO DI PESCA CON ATTREZZATURE ATTE A DANNEGGIARE IL PATRIMONIO BIOLOGICO MARINO - FONDAMENTO NELL'ART. 219 COD. PROC. PEN. - SUSSISTENZA - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALLA COLLETTIVITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI SEQUESTRO DI MOTOPESCHERECCIO.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - DECRETO PRETORILE DI DIVIETO DI PESCA CON ATTREZZATURE ATTE A DANNEGGIARE IL PATRIMONIO BIOLOGICO MARINO - FONDAMENTO NELL'ART. 219 COD. PROC. PEN. - SUSSISTENZA - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALLA COLLETTIVITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI SEQUESTRO DI MOTOPESCHERECCIO.*
Il decreto con cui il pretore, al fine di prevenire danni al patrimonio biologico marittimo causati dalla pesca di vongole effettuata con imbarcazioni munite di attrezzi denominati "porazzara" o "vongolare", vieta tale pesca nelle acque di un compartimento marittimo, per impedire che attività delittuose vengano portate a ulteriori conseguenze, costituisce estrinsecazione del potere di vigilanza, prevenzione e repressione derivantegli dall'art. 219 cod. proc. pen.. tale provvedimento è diretto unicamente alla polizia giudiziaria, tenuta ad eseguirlo ai sensi dell'art. 220 cod. proc. pen., e pertanto non deve essere previamente comunicato alla collettività. (nella fattispecie la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il sequestro, effettuato dalla polizia giudiziaria a seguito della emanazione del provvedimento pretorile, di un motopeschereccio i cui proprietari erano stati contestualmente denunciati per danneggiamento aggravato). (V mass n 155031; (V mass n 089838).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 219 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 220 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)