Sez. 3, Sentenza n. 1487 del 14/06/1982 Cc. (dep. 08/09/1982) Rv. 155031 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - ATTIVITÀ IMPEDITIVA DEL PROTRARSI DI UNA VIOLAZIONE EDILIZIA - ORDINE DEL GIUDICE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI - LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - ATTIVITÀ IMPEDITIVA DEL PROTRARSI DI UNA VIOLAZIONE EDILIZIA - ORDINE DEL GIUDICE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI - LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE.*
È illegittimo l'ordine di sequestro di una costruzione edilizia abusiva, impartito o mantenuto dal giudice ai sensi dell'art. 219 cod. proc. pen., ispirato all'intento di impedire che il reato sia portato ad ulteriori conseguenze. L'ordine di sospensione dei lavori, infatti, è atto tipico rientrante nei poteri del sindaco e l'attività impeditiva del giudice penale, esercitata ai sensi dell'art. 219 citato, non può, in questa materia, estrinsecarsi nell'emissione di provvedimenti amministrativi, anche a contenuto ordinatorio, riservati dalla legge ad altra autorità e ciò anche con esclusione di provvedimenti adottati in funzione anticipatrice e con carattere di provvisorietà. (Conf mass n 150575; (contra mass n 148183).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 219 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)