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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 751 del 18/01/2016 (Rv. 638362 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - DELIBERAZIONI NULLE O INESISTENTI | Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo - Spese ivi liquidate - Addebito integrale a carico del condomino ingiunto - Legittimità della delibera - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638362-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - DELIBERAZIONI NULLE O INESISTENTI

È legittima la deliberazione dell'assemblea condominiale che addebiti integralmente al condomino moroso le spese legali liquidate a suo carico nel decreto ingiuntivo emesso in favore del condominio, ex art. 63, comma 1, disp. att. c.c., trattandosi di atto ricognitivo di un provvedimento giudiziale provvisoriamente esecutivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)