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Sez. L - , Sentenza n. 28405 del 28/11/2017 (Rv. 646567 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA | Cassa forense - Praticantato - Periodo eccedente la previgente durata massima di 4 anni - Rilevanza ai fini pensionistici - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646567-01

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA

In materia di previdenza forense, il lasso di tempo tra la fine del praticantato, per decorso del termine massimo di durata previsto dalla legge, e il conseguimento dell’abilitazione professionale, non può considerarsi utile ai fini pensionistici, in quanto non coperto da iscrizione presso la Cassa per difetto del presupposto giuridico che la giustifica (abilitazione del praticante o abilitazione professionale). (Nella specie, la S.C., per il principio dell’irretroattività della legge, ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso che il libero professionista potesse avvalersi della disciplina di cui all’art. 10 della l. n. 242 del 1988 di elevazione da quattro a sei anni del periodo massimo di praticantato).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 8 com. 1 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 8 com. 2 CORTE COST., Legge 27/06/1988 num. 242 art. 10 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)