Sez. L, Sentenza n. 4092 del 02/03/2016 (Rv. 639205 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA | Cassa forense - Pensione di anzianità - Requisiti - Effettività dell'iscrizione ed esercizio continuativo della professione - Carattere condizionante l'efficacia della contribuzione - Mancanza - Conseguenze.
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA
L'art. 3, comma 1, della l. n. 576 del 1980, secondo cui la pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati ed i procuratori, si interpreta nel senso che l'iscrizione predetta in tanto può ritenersi effettiva in quanto sia accompagnata al continuativo esercizio dell'attività professionale - e, dunque, all'iscrizione all'albo professionale che di tale esercizio costituisce il presupposto -, sicché l'effettività dell'iscrizione condiziona la correlativa contribuzione poiché il solo versamento dei contributi non è utile ai fini del compimento del trentacinquennio contributivo ed attribuisce a colui che l'ha eseguito solo il diritto ad ottenere il rimborso delle somme versate.
Riferimenti normativi: Legge 20/09/1980 num. 576 art. 3 com. 1 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 17 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 22 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)