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Sez. 3, Sentenza n. 35044 del 24/06/2010 Ud. (dep. 28/09/2010) Rv. 248334 - 01

ATTI PROCESSUALI - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI - VERBALE - MODALITÀ - STENOTIPIA | Interruzione della verbalizzazione stenotipica - Provvedimento del giudice - Necessità - Esclusione - Presenza del solo verbale stenotipico - Nullità dei verbali e della sentenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-06-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248334-01

ATTI PROCESSUALI - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI - VERBALE - MODALITÀ - STENOTIPIA

L'interruzione, in assenza di autorizzazione del giudice, della verbalizzazione a mezzo stenotipia, non dà luogo a nullità né del verbale stenotipico né di quello riassuntivo comunque redatto, né, tantomeno, della sentenza, non rientrando detta ipotesi in alcuna delle ipotesi di nullità tassativamente previste dalla legge.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 134 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 135, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 142, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)