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Sez. 4, Sentenza n. 1517 del 03/12/2013 Ud. (dep. 15/01/2014) Rv. 258514 - 01

ATTI PROCESSUALI - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI - VERBALE - MODALITÀ - STENOTIPIA | Verbale di udienza in forma riassuntiva - Difformità con il verbale redatto in forma stenotipica - Prevalenza - Criteri.
Stato
decisa il 2013-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258514-01

ATTI PROCESSUALI - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI - VERBALE - MODALITÀ - STENOTIPIA

In caso di discordanza tra il verbale redatto in forma riassuntiva e quello stenotipico, non soccorre un criterio assoluto di prevalenza dell'uno o dell'altro, ma occorre rifarsi ad un principio flessibile che tenga conto delle diverse situazioni del caso concreto e la valutazione effettuata dal giudice di merito in ordine alla maggiore affidabilità di uno dei due documenti, ove adeguatamente argomentata, non è sindacabile in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 134 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 135, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 136, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 137, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 138, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 139

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)