Sez. T, Ordinanza n. 2393 del 04/02/2026 (Rv. 678006-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - CONTENUTO - MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE | Appello - Onere di specificità dei motivi - Riproposizione delle ragioni di primo grado - Sufficienza - Condizioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - CONTENUTO - MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE
Nel processo tributario, in ragione del carattere devolutivo pieno dell'appello - quale mezzo di gravame volto al riesame della controversia nel merito e non limitato alla deduzione di vizi specifici -, l'onere di impugnazione specifica previsto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 può ritenersi assolto anche mediante la riproposizione, da parte del contribuente, delle ragioni già dedotte in primo grado a fondamento dell'impugnazione dell'atto impositivo ovvero, da parte
dell'amministrazione finanziaria, della legittimità dell'accertamento (purché la contestazione investa la decisione nella sua interezza), e comunque quando, dall'interpretazione complessiva dell'atto di gravame, le ragioni di censura risultino - sia pure implicitamente - ricavabili in termini inequivoci.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)