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Sez. 5 - , Sentenza n. 32954 del 20/12/2018 (Rv. 652142 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - CONTENUTO - MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE | Appello - Ragioni poste a sostegno dell'impugnazione (del contribuente) o delle difese (dell'Amministrazione finanziaria) in primo grado - Riproposizione - Onere di specificità dei motivi - Condizioni.
Stato
decisa il 2018-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652142-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - CONTENUTO - MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE

Nel processo tributario la riproposizione a supporto dell'appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)