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Sez. 2, Sentenza n. 1436 del 19/10/1965 Ud. (dep. 05/02/1966) Rv. 100413 - 01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - AMMISSIONE - IMPUGNAZIONI - ORDINANZA AMMISSIVA - INOPPUGNABILITA.*
Stato
decisa il 1965-10-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/100413-01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - AMMISSIONE - IMPUGNAZIONI - ORDINANZA AMMISSIVA - INOPPUGNABILITA.*

L'ordinanza che ammette la Costituzione di parte civile ai sensi dell'art 100 cod proc pen non e impugnabile; l'impugnazione puo essere proposta, per difetto di legitimatio ad causam, soltanto contro la condanna al risarcimento dei danni.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)