Sez. 6, Sentenza n. 8915 del 12/12/2024 Ud. (dep. 04/03/2025) Rv. 287705-01
GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - DEPOSITO DELLA LISTA - IN GENERE | Trasmissione della lista testi a mezzo PEC - Legittimità - Ragioni.
GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - DEPOSITO DELLA LISTA - IN GENERE
È legittimo l'inoltro a mezzo posta elettronica certificata, anziché mediante il prescritto deposito in cancelleria, della lista dei testimoni di cui la parte intende chiedere la citazione in dibattimento, trattandosi di strumento, adeguato all'evoluzione del sistema delle comunicazioni, idoneo ad assolvere, con la corretta e completa ricezione, la funzione di "discovery".
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)