Sez. 5 - , Sentenza n. 51224 del 19/09/2019 Ud. (dep. 19/12/2019) Rv. 277523 - 01
GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - DEPOSITO DELLA LISTA - IN GENERE | Trasmissione della lista testi a mezzo raccomandata A/R – Possibilità – Ragioni – Limiti.
GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - DEPOSITO DELLA LISTA - IN GENERE
È legittimo l'inoltro a mezzo raccomandata A/R alla cancelleria del giudice della lista dei testimoni di cui la parte intende chiedere l'ammissione nel dibattimento, trattandosi di mezzo idoneo a comunicare all'ufficio e agli interessati quanto in essa contenuto; gravano però sulla parte che abbia scelto una forma diversa dal prescritto deposito in cancelleria, l'onere di assicurarsi della tempestiva ricezione del documento da parte del destinatario e la responsabilità dell'eventuale incompletezza o intempestività della comunicazione effettuata.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 150, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)