Sez. 1, Sentenza n. 187 del 10/01/1966 (Rv. 320360 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - ALLA PA (FORO ERARIALE) - SANATORIA - ERRORE NELLA IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANO CHE LA RAPPRESENTA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - ALLA PA (FORO ERARIALE) - SANATORIA - ERRORE NELLA IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANO CHE LA RAPPRESENTA.*
L'art.4 della l.25 marzo 1958, n.260, il quale dispone che l'errore di identificazione della persona, cui l'atto introduttivo proposto nei confronti della pubblica amministrazione doveva essere notificato, importa, se eccepito dalla Avvocatura dello stato alla prima udienza con la contemporanea indicazione dell'organo legittimato, l'assegnazione di un termine per la rinnovazione dell'atto, e applicabile anche nella ipotesi in cui la notificazione venga fatta ad un ministro invece che ad un altro. *
Riferimenti normativi: Legge 25/03/1958 num. 260 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)