Sez. 1, Sentenza n. 10890 del 06/12/1996 (Rv. 501080 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - CAPACITÀ E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - IN GENERE | Controversia da opposizione ad ingiunzione di pene pecuniarie per illecito valutario - Individuazione del Ministro da evocare in giudizio - Ministero delle finanze - Esclusione - Ministro del Tesoro - Configurabilità - Erronea evocazione in giudizio del Ministro delle Finanze - Conseguenze - Applicabilità della disciplina ex. art. 4 legge n. 260 del 1958 - Sussistenza.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - CAPACITÀ E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - IN GENERE
Il limite introdotto, dalla disposizione di cui allo art. 4 della legge 25 marzo 1958 n. 260 (recante "modificazioni alle norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato"), alla rilevanza processuale dell'erronea individuazione dell'autorità amministrativa competente a stare in giudizio (limite in virtù del quale l'errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio e ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall'Avvocatura dello Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l'atto deve essere notificato; eccezione dalla cui formulazione discende la rimessione in termini della parte attrice, alla quale il giudice deve assegnare un termine entro il quale l'atto introduttivo deve essere rinnovato), opera non solo con riguardo alla ipotesi di erronea "vocatio in ius", in luogo del ministro titolare di una determinata branca della P.A., di altra persona preposta ad un ufficio della stessa, ma anche con riferimento all'ipotesi di "vocatio in ius" di un ministro diverso da quello effettivamente "competente" in relazione alla materia dedotta in giudizio (nella fattispecie, in tema di opposizione ad ingiunzione emessa dal Ministero delle Finanze, per il pagamento di somme dovute a titolo di pena pecuniaria a seguito di infrazione alle leggi valutarie ex. R.D. 12 maggio 1938 n. 794, l'opponente aveva convenuto in giudizio il Ministero delle Finanze, in luogo di quello del Tesoro effettivamente competente).
Riferimenti normativi: Legge 25/03/1958 num. 260 art. 3, Legge 25/03/1958 num. 260 art. 4, Regio Decr. 12/05/1938 num. 794
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)