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Sez. 1, Ordinanza n. 871 del 23/06/1966 Cc. (dep. 24/10/1966) Rv. 102760 - 01

SENTENZA PENALE - REQUISITI - SOTTOSCRIZIONE - MANCANZA DI SOTTOSCRIZIONE DI UNO DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO GIUDICANTE - NULLITA - NON ASSOLUTA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - SANATORIA DELLA NULLITA.*
Stato
decisa il 1966-06-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/102760-01

SENTENZA PENALE - REQUISITI - SOTTOSCRIZIONE - MANCANZA DI SOTTOSCRIZIONE DI UNO DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO GIUDICANTE - NULLITA - NON ASSOLUTA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - SANATORIA DELLA NULLITA.*

Gli effetti della nullita derivante dall'omessa sottoscrizione della sentenza da parte del giudice non possono essere diversi da quelli che conseguono ad altre nullita, come l'omessa motivazione, previste dall'art 475 cod proc pen. la nullita colpisce la validita formale dell'atto non la sostanza del giudizio il quale, pertanto, puo procedere nella ulteriore fase dell'appello dove il giudice dell'impugnazione, verificata e dichiarata la nullita della sentenza di primo grado, procedera oltre, ai sensi dell'art 522, rinnovando, se lo ritiene necessario, il dibattimento ed integrando e superando con la propria sentenza di merito tutte le irregolarita e nullita formali precedentemente verificatesi.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 187, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 5, Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 522 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 184

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)