Sez. 1, Sentenza n. 1519 del 07/11/1967 Ud. (dep. 15/02/1968) Rv. 106796 - 01
SENTENZA PENALE - REQUISITI - SOTTOSCRIZIONE - OMISSIONE RILEVATA IN APPELLO - CONSEGUENZE - NULLITA NON ASSOLUTA.*
SENTENZA PENALE - REQUISITI - SOTTOSCRIZIONE - OMISSIONE RILEVATA IN APPELLO - CONSEGUENZE - NULLITA NON ASSOLUTA.*
La nullita per mancata sottoscrizione della sentenza, prevista dal n.5 dell'art.475 cod.proc.pen., che nel rito civile importa la nullita assoluta della sentenza ed il rinvio degli Atti al giudice di primo grado (art.161 cod.proc.civ.)soltanto per peculiari caratteristiche di quel medesimo rito, nel processo penale non determina altra conseguenza, se rilevata in appello, che la dichiarazione del vizio e la riparazione dello stesso mediante la emanazione della sentenza di merito di secondo grado, non diversamente da quanto accade nel caso di sentenza nulla per Mancanza o contraddittorieta di motivazione. (Conf 102760, anno 1966 V 104406, 103718, anno 1967, 102759, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 187, Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 184, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 522 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)