Sez. 3, Sentenza n. 2882 del 22/11/1983 Ud. (dep. 29/03/1984) Rv. 163391 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - ESPORTAZIONE DI VALUTA O TITOLI DI CREDITO - DIRITTO EX CONTRACTU - ERRORE SULL'ESISTENZA DEL DIRITTO - ERRORE SU LEGGE RECEPITA NEL PRECETTO PENALE - INESCUSABILITÀ.*
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - ESPORTAZIONE DI VALUTA O TITOLI DI CREDITO - DIRITTO EX CONTRACTU - ERRORE SULL'ESISTENZA DEL DIRITTO - ERRORE SU LEGGE RECEPITA NEL PRECETTO PENALE - INESCUSABILITÀ.*
In tema di illecita esportazione di titoli di credito od altri mezzi di pagamento, la opinione dell'agente di esercitare un proprio diritto ex contractu si traduce nell'erronea rappresentazione dell'inesistenza di una norma incriminatrice e cioè in un errore su legge extrapenale, recepita nel precetto penale, come tale inescusabile. (Conf mass n 158522; (Conf mass n 153963).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 art. 1 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 159 CORTE COST., Decreto Legge 10/08/1976 num. 543, Legge 08/10/1976 num. 689 CORTE COST., Decreto Legge 19/11/1976 num. 759 CORTE COST., Legge 23/12/1976 num. 863 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)