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Sez. 3, Sentenza n. 3397 del 14/02/1983 Ud. (dep. 20/04/1983) Rv. 158522 - 01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI E DI CREDITO - ESPORTAZIONE ABUSIVA DI ASSEGNI - DOLO DI ESPORTAZIONE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1983-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158522-01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI E DI CREDITO - ESPORTAZIONE ABUSIVA DI ASSEGNI - DOLO DI ESPORTAZIONE - NOZIONE.*

Il dolo di esportazione abusiva di assegni bancari consiste nella consapevolezza del possesso di essi accompagnata alla volontà di trasferimento all'estero dei medesimi, estrinsecata idoneamente ed inequivocamente col tenerli con sè all'atto dell'attraversamento della frontiera e col non dichiararne il possesso in Sede ispettiva doganale e valutaria. Il dolo non è escluso dall'erroneo convincimento della libera trasferibilità all'estero dei titoli non dichiarati, vertendo in tal caso l'errore inescusabilmente sull'antigiuridicità penale del fatto.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 art. 1 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 159 CORTE COST., Legge 23/12/1976 num. 863 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)