Sez. 2, Ordinanza n. 4042 del 11/01/2006 Cc. (dep. 01/02/2006) Rv. 233371 - 01
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IN GENERE | Notifica della citazione nelle forme degli irreperibili - Assenza del previo decreto di irreperibilità - Restituzione degli atti al pubblico ministero - Abnormità - Esclusione.
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IN GENERE
Non è abnorme e quindi non ricorribile in cassazione il provvedimento con cui il tribunale restituisce gli atti al pubblico ministero, perché provveda agli adempimenti indebitamente omessi, avendo rilevato che la citazione a giudizio è stata notificata nelle forme della notifica all'imputato irreperibile nonostante la mancata emissione di un nuovo decreto di irreperibilità dopo che aveva perso efficacia quello emesso nel corso delle indagini preliminari.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 159 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quater CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 484 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 549 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)