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Sez. 1, Sentenza n. 5698 del 28/01/2003 Ud. (dep. 06/02/2003) Rv. 223312 - 01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - DECRETO DI IRREPERIBILITÀ (EFFICACIA) | Decreto emesso nel corso delle indagini preliminari - Efficacia per la notifica del decreto di citazione diretta a giudizio - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223312-01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - DECRETO DI IRREPERIBILITÀ (EFFICACIA)

Il decreto di irreperibilità dell'imputato emesso nel corso delle indagini preliminari non spiega efficacia ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio disposta dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 552 cod. proc. pen., in quanto la chiusura delle indagini di cui all'art. 160, comma 1, stesso codice ha luogo con l'emissione di quest'ultimo decreto, sicché, ai fini della "vocatio in iudicium", che segna l'inizio della fase dibattimentale e si realizza con la notificazione del provvedimento, è necessario un nuovo decreto di irreperibilità. (Fattispecie nella quale, avendo il giudice del merito ritenuto operante il primo decreto di irreperibilità anche per la notificazione della citazione a giudizio, la Corte ha annullato sia la sentenza di primo grado, sia quella di appello, con rinvio al tribunale perché rinnovasse la citazione per l'ulteriore giudizio).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 160 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 160 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 552 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)