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Sez. 2, Sentenza n. 3627 del 06/11/1969 (Rv. 343846 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE - PROCEDURE ESPERIBILI PER OTTENERE IL PAGAMENTO DELL'ONORARIO- COMPETENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1969-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343846-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE - PROCEDURE ESPERIBILI PER OTTENERE IL PAGAMENTO DELL'ONORARIO- COMPETENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

La condanna al pagamento dei compensi spettanti agli avvocati e procuratori puo essere richiesta o nelle vie ordinarie, o mediante la procedura monitoria prevista negli artt 633 e 636 cod proc civ, o con il rito speciale stabilito dalla legge 13 giugno 1942 n 794. Mentre secondo questa legge (art 28) l'istanza va presentata al capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo, nel caso di ricorso alla procedura monitoria, invece, per l'art 637, cod proc civ la Competenza del capo dell'ufficio giudiziario e facoltativa, concorrendo sia con quella del conciliatore, pretore, Presidente del tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria, sia con quella del giudice del luogo dell'albo nel quale l'avvocato o il procuratore e iscritto. (V 678-64).*

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 637 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)