Sez. 5, Sentenza n. 8053 del 03/04/2013 (Rv. 626128 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Immobili di interesse artistico o storico - Determinazione del reddito ex art. 11 della legge n. 413 del 1991 - Disciplina agevolata - Imposta di successione - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In tema di regime fiscale degli edifici riconosciuti di interesse storico, o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, la particolare disciplina per la determinazione del reddito prevista dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ancorché gli immobili siano concessi in locazione, trova applicazione solo nell'ambito della materia per la quale è stata dettata, e cioè per le imposte sui redditi, considerato anche la sua natura derogatoria rispetto al principio generale, stabilito dall'art. 53 Cost., di assoggettamento ai tributi delle manifestazioni della capacità contributiva. Essa non può, pertanto, applicarsi ai fini della determinazione dell'imposta di successione, come anche dell'imposta di registro in occasione del trasferimento di tali beni, della cui assoluta peculiarità il legislatore ha comunque tenuto conto, alla luce dell'art. 9 Cost., prevedendo all'art. 1, comma terzo, della tariffa, parte prima, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, un'aliquota agevolata (e prevedendo analogo beneficio per il venditore di tali immobili ai fini dell'INVIM, all'art. 25, quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643).
Riferimenti normativi: Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 3, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 25 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 1 CORTE COST., Costituzione art. 9, Costituzione art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)