Sez. 5, Sentenza n. 27099 del 19/12/2014 (Rv. 633730 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | INVIM - Alienazioni d'immobili d'interesse artistico, storico o archeologico - Richiesta ex art. 25 del d.P.R. n. 643 del 1972 - Adempimento degli obblighi di conservazione e protezione - Necessità - Onere probatorio a carico del contribuente - Sussistenza - Modalità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE
In materia di INVIM, l'agevolazione prevista dall'art. 25, quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, relativamente ai beni immobili d'interesse artistico, storico o archeologico, è connessa all'osservanza degli obblighi di conservazione e di protezione dell'immobile da parte del proprietario venditore, su cui grava il relativo onere probatorio, che deve essere assolto mediante apposita certificazione degli organi preposti, da presentarsi tempestivamente, ossia contestualmente alla richiesta dell'agevolazione.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 25 com. 4 CORTE COST., Legge 01/06/1939 num. 1089 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)