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Sez. 2, Sentenza n. 536 del 03/03/1971 (Rv. 350223 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - CAUSA VIOLENTA - NOZIONE - PREESISTENTI CONDIZIONI PATOLOGICHE DEL LAVORATORE - RILEVANZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1971-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350223-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - CAUSA VIOLENTA - NOZIONE - PREESISTENTI CONDIZIONI PATOLOGICHE DEL LAVORATORE - RILEVANZA - FATTISPECIE.*

In materia di infortuni sul lavoro, per causa violenta deve intendersi quella che comporti una lesione dell'organismo del lavoratore ab extrinseco, muovendo cioe dall'ambiente di lavoro, mediante Azione individuale e concentrata nel tempo, mentre non sono all'uopo elementi caratterizzanti (ma aspetti occasionali) ne la straordinarieta, ne l'accidentalita, ne l'imprevedibilita del fatto lesivo. Le preesistenti condizioni patologiche del lavoratore assumono rilievo, nel senso che una o piu di esse possono fare si che l'erogazione delle prestazioni lavorative in misura normale comporti un concentrato ed abnorme dispendio di energia, tale da provocare la brusca rottura del preesistente, sia pur precario, equilibrio organico, e da determinare conseguenze invalidanti. (la fattispecie riguardava il suicidio di un marittimo psicastenico, riconducibile al trauma originato dalla impossibilita di sbarcare a seguito di giudizio di idoneita al lavoro). (V 3052'68, mass n 335918 e 335919).*

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1935 num. 1765 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)