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Sez. L, Sentenza n. 3582 del 27/10/1975 (Rv. 377780 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - CAUSA VIOLENTA - NOZIONE - STRAORDINARIETA ED IMPREVEDIBILITA DELLA LESIONE - IRRILEVANZA - SFORZO DEL LAVORATORE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377780-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - CAUSA VIOLENTA - NOZIONE - STRAORDINARIETA ED IMPREVEDIBILITA DELLA LESIONE - IRRILEVANZA - SFORZO DEL LAVORATORE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*

Affinche un evento lesivo possa qualificarsi come 'causa violentà di un infortunio sul lavoro, ai sensi dell'art 2 del DPR 30 giugno 1965, n 1124, e necessario - e, ad un tempo, sufficiente - che esso arrechi danno all'organismo del lavoratore, operando ab extrinseco mediante un'Azione determinata e concentrata nel tempo, mentre non sono indispensabili i requisiti della straordinarieta, accidentalita o imprevedibilita del fatto lesivo, i quali, non essendo richiamati nella previsione normativa, ne costituiscono meri aspetti occasionali, non caratterizzanti, ancorche frequenti o addirittura consueti. Anche lo sforzo, pertanto, per assurgere a causa violenta, non deve necessariamente esulare dalle condizioni abituali e tipiche del lavoro cui l'infortunato sia stato addetto, ne assumere carattere di entita eccezionale, abnorme rispetto alla consueta estrinsecazione della energia individuale nell'esecuzione del lavoro stesso, purche si riveli diretto a vincere dinamicamente una resistenza, ossia una forza antagonista, peculiare della prestazione di lavoro e del suo ambiente ed abbia determinato, con Azione rapida e intensa, una lesione dell'organismo del lavoratore. Peraltro, nell'apprezzamento dell'Azione di lavoro, al fine di stabilire la sussistenza o meno nel singolo caso concreto degli estremi dello sforzo come causa violenta di infortunio, deve tenersi conto delle preesistenti condizioni fisiopatologiche del soggetto, in quanto una predisposizione morbosa dovuta a tali condizioni soggettive puo far si che il concentrato dispendio di energie per un atto di lavoro, il quale di per se pur non ne richiede l'erogazione in misura ordinariamente tale da essere lesiva, provochi, nella concreta situazione di menomazione del soggetto, la brusca rottura del preesistente, precario, equilibrio organico e dia luogo a conseguenze invalidanti o addirittura letali. (Conf 1514/71, mass n 351869; 536/71, mass n 350223).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)