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Sez. 3, Sentenza n. 1272 del 29/01/2003 (Rv. 560061 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DEL GIUDICE | Composizione monocratica o collegiale del Tribunale - Verbale di udienza - Diversa indicazione contenuta nella intestazione della sentenza - Irrilevanza - Errore materiale - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560061-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DEL GIUDICE

Della composizione, collegiale o monocratica, del Tribunale nella udienza in cui la causa è trattenuta in decisione, come in genere della composizione del collegio in tale udienza, fa fede il processo verbale di udienza e non l'intestazione della sentenza; la discordanza tra quest'ultima e il verbale di udienza può essere superata con la procedura di correzione degli errori materiali (Nella specie, la S.C., rilevato che non veniva contestata la circostanza che il giudizio di appello aveva avuto trattazione collegiale e che il giudice estensore era anche il presidente del collegio, ha ritenuto non fondato il motivo di ricorso con il quale si deduceva la nullità della sentenza, dalla cui intestazione risultava che essa era stata deliberata in composizione monocratica, sottoscritta dal solo estensore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 119 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 119 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 48 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)