Sez. 1, Sentenza n. 500 del 26/01/1982 (Rv. 418198 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI (IMPOSTA FABBRICATI) - ESENZIONI - NUOVE COSTRUZIONI - ESENZIONE VENTICINQUENNALE EX ART. 13 DELLA LEGGE N. 408 DEL 1949 - SPETTANZA - CONDIZIONI.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI (IMPOSTA FABBRICATI) - ESENZIONI - NUOVE COSTRUZIONI - ESENZIONE VENTICINQUENNALE EX ART. 13 DELLA LEGGE N. 408 DEL 1949 - SPETTANZA - CONDIZIONI.*
Al fine dell'esenzione venticinquennale dalla imposta sui fabbricati per le abitazioni non di lusso, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 luglio 1949 n. 408, è necessaria la conformità fra provvedimento autorizzativo e costruzione realizzata, dovendosi intendere tale conformità anche come sopravvenuta, in quanto dipendente dalla successiva approvazione di varianti al progetto costruttivo autorizzato di provvedimenti in deroga o in sanatoria ecc. Tale esenzione pertanto non spetta qualora nel termine previsto dalla norma dianzi citata la costruzione non sia stata ultimata in conformità alla licenza edilizia rilasciata, senza che possa invocarsi in contrario l'art. 15 della legge 6 agosto 1967 n. 765, il quale riguarda le costruzioni senza licenza e quelle contrastanti per eccesso il contenuto della licenza edilizia e non può comunque derogare ad una norma speciale anteriore, quale quella di cui allo art. 13 della legge n. 408 del 1949. (V 5722/78, mass n 395511).*
Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 art. 13, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)