Sez. 1, Sentenza n. 5722 del 05/12/1978 (Rv. 395511 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI (IMPOSTA FABBRICATI) - ESENZIONI - NUOVE COSTRUZIONI - ESENZIONE VENTICINQUENNALE - APPLICABILITA - CONDIZIONI - RILASCIO DELLA LICENZA EDILIZIA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI (IMPOSTA FABBRICATI) - ESENZIONI - NUOVE COSTRUZIONI - ESENZIONE VENTICINQUENNALE - APPLICABILITA - CONDIZIONI - RILASCIO DELLA LICENZA EDILIZIA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Al fine dell'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati per le abitazioni non di lusso, la legislazione dello stato (artt 13 della legge 2 luglio 1949 n 408 e 43 del DL 15 marzo 1965 n 124) anche successiva all'entrata in vigore dell'art 15 della legge 6 agosto 1967 n 765 (che presupponendo, ai fini delle agevolazioni tributarie in via generale la conformita della nuova costruzione alla licenza edilizia, non deroga alla legge speciale anteriore), richiede l'accertamento per mezzo di dichiarazione di abitabilita, della conformita della costruzione alle prescrizioni igienico-sanitarie, ma non anche l'ulteriore requisito del rilascio di licenza edilizia e della conformita delle opere alla licenza stessa ed alle prescrizioni urbanistiche.*
Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 art. 13, Decreto Legge 15/03/1965 num. 124 art. 43, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)