Sez. 2 - , Sentenza n. 4423 del 21/02/2017 (Rv. 642866 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Opposizione avverso il decreto di pagamento degli ausiliari – Procedimento di cui all’art. 34 del d.lgs. n. 150 del 2011 – Termine per la proposizione – Termine previsto dall’art. 702-quater c.p.c. – Applicabilità – Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
Ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 34, comma 17, del d.lgs. n. 150 del 2011, l’opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi degli ausiliari del giudice deve essere proposta entro il termine per impugnare previsto dall’art. 702-quater c.p.c. per il procedimento sommario di cognizione, le cui disposizioni regolano il giudizio di opposizione; ne deriva che detto termine è pari a trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 quater
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)