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Sez. 1 - , Ordinanza n. 27478 del 27/09/2023 (Rv. 669138 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE | Fallimento - Opposizione decreto di liquidazione compensi - Termine - Rilevabilità d'ufficio della tardività - Necessità del contraddittorio - Esclusione. PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - In genere.
Stato
decisa il 2023-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669138-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE

In tema di fallimento, la tardività dell'opposizione formulata avverso il decreto di liquidazione dei compensi degli ausiliari del magistrato - da proporsi entro 30 giorni in virtù del rinvio alle regole del rito sommario operato dall'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011 - è rilevabile d'ufficio e, trattandosi di questione di puro diritto, non richiede la necessità di sollevare il contraddittorio.

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 702 quater, Cod. Proc. Civ. art. 702 bis PENDENTE, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 15 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)