Sez. 2, Sentenza n. 1032 del 24/04/1968 Ud. (dep. 03/08/1968) Rv. 108940 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - RICOSTRUZIONE DEL FATTO ATTRAVERSO LA VALUTAZIONE DELLE PROVE APPREZZAMENTO DISCREZIONALE - ESCLUSIONE DEL VIZIO.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - RICOSTRUZIONE DEL FATTO ATTRAVERSO LA VALUTAZIONE DELLE PROVE APPREZZAMENTO DISCREZIONALE - ESCLUSIONE DEL VIZIO.*
Il travisamento di fatto, quale vizio logico della motivazione, sussiste solo quando nella esposizione del suo ragionamento il giudice di merito siasi basato su fatti inesistenti o da lui arbitrariamente supposti, e non anche quando, nell'Esercizio del suo potere discrezionale, il giudice abbia, attraverso la valutazione delle prove, ricostruito il fatto sulla base di elementi risultanti dal processo, pur se discordanti e suscettivi di diversa interpretazione, perche in tal caso trattasi di apprezzamenti di merito che si sottraggono al Sindacato della Corte di Cassazione se risultano congruamente e logicamente motivati. (V. 106204, anno 1967, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)