Sez. 4, Sentenza n. 2239 del 29/12/1981 Ud. (dep. 04/03/1982) Rv. 152600 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - NOZIONE - RICOSTRUZIONE DEL FATTO ATTRAVERSO L'APPREZZAMENTO DELLE PROVE - VIZIO DELLA MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - NOZIONE - RICOSTRUZIONE DEL FATTO ATTRAVERSO L'APPREZZAMENTO DELLE PROVE - VIZIO DELLA MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*
Il travisamento del fatto, vizio logico della motivazione, ricorre quando il giudice di merito abbia ritenuto l'insussistenza di fatti che risultano di tutta evidenza dagli Atti processuali o la sussistenza di fatti assolutamente esclusi dagli Atti medesimi a condizione, però, che essi costituiscano elementi decisivi ai fini del giudizio. Il vizio in esame non è invece configurabile quando la ricostruzione del fatto consegna all'apprezzamento delle prove, anche se diversamente interpretabili, e come tale sottratti al Sindacato di legittimità se logicamente motivato. (Conf mass n 149490; (Conf mass n 149141; (Conf mass n 149131; (Conf mass n 148539; (Conf mass n 147695; (Conf mass 139711; (Conf mass n 135365; (Conf mass n 131196; (Conf mass n 115803; (Conf mass n 109779; (Conf mass n 108940; (Conf mass n 104962).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)