Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12801 del 13/05/2021 (Rv. 661435 - 01)
CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE | Termini processuali - Sospensione feriale - Eccezioni - Art. 3 l. n. 742 del 1967 - Autorizzazione dell'amministratore di sostegno al compimento di atti personalissimi - Applicabilità - Fattispecie. PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - In genere.
CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE
In materia di termini processuali, l'eccezione alla regola della sospensione durante il periodo feriale, sancita dall'art. 3 della l. n. 742 del 1969, si applica in tema di amministrazione di sostegno alle controversie che riguardano la richiesta al giudice tutelare di autorizzazione dell'amministratore all'esercizio in nome e per conto dell'amministrato di diritti soggettivi personalissimi, qual è la presentazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1942 num. 12 art. 92, Cod. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Civ. art. 405 CORTE COST., Cod. Civ. art. 407 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)