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Sez. 1 - , Sentenza n. 784 del 13/01/2017 (Rv. 643494 - 01)

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - CAPACITÀ DI AGIRE - IN GENERE | Controversie in materia di amministrazione di sostegno - Sospensione feriale dei termini processuali - Applicabilità - Limiti.
Stato
decisa il 2017-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643494-01

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - CAPACITÀ DI AGIRE - IN GENERE

In tema di sospensione feriale dei termini processuali, il carattere di eccezionalità dell’art. 3 della l. n. 742 del 1969 che, per i procedimenti di cui all’art. 92 del r.d. n. 12 del 1941 (ordinamento giudiziario) pone una precisa deroga al principio generale di sospensione dei termini durante il periodo feriale, comporta non solo che non possa esserne estesa l'applicazione a tipologie di controversie diverse da quelle espressamente richiamate, ma anche che le categorie sottratte all'operatività della regola generale vadano interpretate in senso restrittivo. Pertanto, con riferimento alle cause relative ai procedimenti di amministrazione di sostegno, l'eccezione alla regola della sospensione dei termini durante il periodo feriale deve essere ristretta ai soli casi in cui la sua ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti, come avviene per i provvedimenti che dispongono l'apertura o la chiusura dell'amministrazione, ma non anche ai provvedimenti a carattere gestorio, come quello di rimozione e sostituzione ad opera del giudice tutelare di un amministratore di sostegno.

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 405 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 407 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)