Sez. L, Sentenza n. 2687 del 15/04/1986 (Rv. 445742 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - RICADUTA NELLA STESSA MALATTIA - PROLUNGAMENTO CONTRATTUALE DEL PERIODO DI COMPORTO - INTERPRETAZIONE NEL SENSO DELLA INAPPLICABILITÀ IN CASO DI PLURALITÀ DI MALATTIE DIVERSE - DEDUZIONE IN CASSAZIONE DELLA VIOLAZIONE DEI CRITERI EQUITATIVI D'INTEGRAZIONE EX ART. 1374 COD. CIV. - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - RICADUTA NELLA STESSA MALATTIA - PROLUNGAMENTO CONTRATTUALE DEL PERIODO DI COMPORTO - INTERPRETAZIONE NEL SENSO DELLA INAPPLICABILITÀ IN CASO DI PLURALITÀ DI MALATTIE DIVERSE - DEDUZIONE IN CASSAZIONE DELLA VIOLAZIONE DEI CRITERI EQUITATIVI D'INTEGRAZIONE EX ART. 1374 COD. CIV. - INAMMISSIBILITÀ.*
Mentre l'apprezzamento del contenuto e della portata di una clausola contrattuale rientra nei compiti esclusivi del giudice del merito e si risolve in un apprezzamento di fatto, che, se sorretto da logica ed esauriente motivazione, immune da errori giuridici, sfugge al controllo in Sede di legittimità, la applicazione dei criteri equitativi di integrazione del contratto ex art. 1374 cod. civ. è soggetto al controllo di legittimità sotto il profilo di violazione diretta di norme giuridiche. Pertanto, qualora il giudice del merito pervenga - in Sede di interpretazione dell'art. 19 del C.C.n.L. per i dipendenti da aziende metalmeccaniche a partecipazione statale - alla conclusione che il prolungamento del periodo di comporto, in caso di ricaduta nella stessa malattia entro il periodo massimo di due mesi dalla ripresa del lavoro, si applichi soltanto alla malattia unica e non è, invece, utilizzabile ai fini della Determinazione equitativa ex art. 2110 cod. civ. del periodo di comporto per sommatoria in caso di pluralità di malattie diverse, non può il ricorrente, in Sede di legittimità, addurre che tale interpretazione si risolve in una violazione dei criteri equitativi di integrazione in quanto escluderebbe il suddetto prolungamento per le malattie frazionate, risolvendosi la relativa doglianza in una inammissibile censura dell'attività interpretativa del giudice del merito.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)