Sez. L, Sentenza n. 217 del 14/01/1987 (Rv. 449985 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - PLURALITÀ DI ASSENZE INTERMITTENTI PER MALATTIE DIVERSE - DETERMINAZIONE EQUITATIVA DEL PERIODO DI COMPORTO - CRITERI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA INCLUSIONE NEL COMPORTO SECCO, PREVISTO DAL CONTRATTO COLLETTIVO, DELLA PLURALITÀ DI ASSENZE PER MALATTIE DIVERSE, CON ESCLUSIONE DEL PROLUNGAMENTO PREVISTO PER IL CASO DI RICADUTA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - PLURALITÀ DI ASSENZE INTERMITTENTI PER MALATTIE DIVERSE - DETERMINAZIONE EQUITATIVA DEL PERIODO DI COMPORTO - CRITERI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA INCLUSIONE NEL COMPORTO SECCO, PREVISTO DAL CONTRATTO COLLETTIVO, DELLA PLURALITÀ DI ASSENZE PER MALATTIE DIVERSE, CON ESCLUSIONE DEL PROLUNGAMENTO PREVISTO PER IL CASO DI RICADUTA.*
La Determinazione equitativa del periodo di comporto, in relazione all'ipotesi - non espressamente prevista ma neppure esclusa dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto di lavoro - di una pluralità di assenze intermittenti per malattie diverse, dev'essere compiuta dal giudice del merito secondo la rigida proiezione della volontà delle parti stipulanti; tale Determinazione è censurabile, in Sede di legittimità, ai sensi del n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ., per violazione dei limiti e delle condizioni di applicabilità dell'interpretazione integrativa prevista dall'art. 1374 cod. civ., e - ove tale violazione non sussista - ai sensi del n. 5 dello stesso art. 360, sotto il profilo dell'eventuale irrazionalità della Determinazione equitativa stessa. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto che il comporto secco previsto dalla disciplina collettiva per i dipendenti da industrie metalmeccaniche riguardasse anche la pluralità di assenze per malattie diverse, ma che a tale ipotesi non fosse applicabile il prolungamento specificamente previsto per la ricaduta nella stessa malattia). (V 2687/86, mass n 445742; (V 3626/85, mass n 441222; (V 3434/85, mass n 441090; (V 2430/85, mass n 440271; (V 1930/85, mass n 439842).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)