Sez. 3, Sentenza n. 3806 del 25/02/2004 (Rv. 570536 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE | Danno biologico - Morte della persona offesa prima della liquidazione non ricollegabile alle lesioni - Determinazione - Valutazione probabilistica relativa alla vita futura del danneggiato - Configurabilità - Esclusione - Danno rapportato alla durata effettiva - Necessità -.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE
In tema di danno biologico, qualora al momento della liquidazione, pretesa "iure successionis" dagli eredi, la persona offesa sia deceduta per una causa non ricollegabile alla menomazione patita in conseguenza dell'illecito, la valutazione probabilistica, rapportata alla durata presumibile della vita futura, va sostituita con quella del danno in concreto patito e misurabile con riferimento all' effettiva durata della vita del danneggiato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2057, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)