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Sez. 3, Sentenza n. 2297 del 31/01/2011 (Rv. 616337 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Giudizio di liquidazione del danno - Morte sopravvenuta del danneggiato per cause indipendenti dal fatto oggetto del giudizio - Liquidazione del danno biologico - Riferimento alla durata probabile della vita - Esclusione - Riferimento alla durata effettiva della vita - Necessità.
Stato
decisa il 2011-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616337-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)

In tema di risarcimento del danno non patrimoniale da fatto illecito, qualora, al momento della liquidazione del danno biologico, la persona offesa sia deceduta per una causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, alla valutazione probabilistica connessa con l'ipotetica durata della vita del soggetto danneggiato va sostituita quella del concreto pregiudizio effettivamente prodottosi, cosicché l'ammontare del danno biologico che gli eredi del defunto richiedono "iure successionis" va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva, pur tenendo conto del fatto che nei primi tempi il patema d'animo è più intenso rispetto ai periodi successivi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)